Art. 15
(Obblighi successivi allo scioglimento

dell'unione di fatto).

      1. I rapporti tra coloro che hanno sciolto un'unione di fatto sono regolati, successivamente allo scioglimento, in conformità all'accordo costitutivo dell'unione stessa o alle modifiche all'accordo intervenute successivamente. In mancanza di specifiche manifestazioni di volontà contenute nell'accordo costitutivo non derivano,

 

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per l'effetto della sola esistenza dell'unione di fatto, obblighi patrimoniali e non patrimoniali per alcuno dei contraenti.